L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è un’Ente pubblico di natura non economica istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Poliche Sociali nel 2015, con il D.Lgs. n. 149 del 14 settembre. Le ispezioni del lavoro, come spiegato qui verifichelavoro.it rappresentano lo strumento attraverso cui l’Ispettorato effettua verifiche sullo svolgimento corretto e in armonia con la legge dei rapporti di lavoro, la contribuzione e l’applicazione delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le attività di ispezioni in azienda sono svolte dai funzionari appositamente nominati e il cui ambito operativo è caratterizzato da precisi poteri e limitazioni.
Le visite ispettive: da chi sono effettuate
Le visite ispettive sui luoghi di lavoro sono svolte dagli ispettori del lavoro, funzionari alle dipendenze del Ministero del Lavoro e individuati presso i Dipartimenti territoriali competenti. Nel corso della propria attività, gli ispettori possono collaborare con altri organismi ed Enti, in particolare l’INPS, le ASL e la Guardia di Finanza. In particolare, le competenze esclusive dei controlli dei funzionari ispettivi dell’INL, operativo ufficialmente dal 2017, vertono sulle seguenti materie:
- osservanza delle normative riguardanti diritti civili e/o societari dei lavoratori dipendenti, nonché di tutela del lavoro e della legislazione sociale;
- corretta applicazione in materia di contratti collettivi e riferimento a quelli territoriali e aziendali;
- assolvimento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori.
Chi presenta l’istanza di controlli presso le aziende
Le ispezioni sul lavoro sono avviate a seguito di istanze, che possono essere avviate da soggetti diversi, in base all’interesse legittimo da sostenere. Le cause che portano alle ispezioni sul lavoro sono determinate da una domanda presentata da:
- lavoratore: in questo caso, il diretto interessato propone direttamente istanza di verifica in azienda da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il lavoratore può inoltrare la richiesta in autonomia, attraverso i canali previsti dall’Ente, oppure farsi assistere da un patronato abilitato;
- verifiche interne all’Ispettorato, provenienti da incroci di dati presenti nelle banche dati interne, oppure dalle risultanze di segnalazioni di altri entri, INPS, ASL, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.
È opportuno precisare che le richieste anonime di esecuzione di controlli ispettivi non sono mai ammesse, salvo la prova di inconfutabile gravità e attendibilità delle circostanze riportate nella denuncia.
Se la richiesta di visita ispettiva è presentata dal lavoratore oppure dal sindacato, l’Ispettorato del Lavoro, attraverso il personale adibito a tali operazioni, è tenuto a eseguire un controllo preliminare, attraverso la consultazione del database e all’eventuale interpello di altri Enti. In tali casistiche, prima della verifica di eventuali difformità nell’applicazione delle norme di sicurezza, delle disposizioni dei contratti collettivi e altre irregolarità, tenterà di operare una prima conciliazione tra il dipendente e l’azienda. Nel caso in cui le parti raggiungessero un accordo, non avrà luogo l’ispezione e il datore di lavoro dovrà solamente versare le quote di contributi previdenziali concordate in fase di conciliazione.
In caso contrario, in mancanza di un accordo tra le parti, l’ispezione potrà ufficialmente avere luogo, anche senza preavviso e presso i locali dell’azienda. È necessario sottolineare che la visita ispettiva dei funzionari ispettivi può avvenire durante ogni ora del giorno e della notte, negli stabilimenti produttivi, punti vendita e succursali periferiche.
Le modalità di svolgimento delle visite ispettive possono variare in base alle casistiche ma, in tutti i casi, i funzionari preposti sono tenuti all’osservanza delle regole contenute nel relativo codice di comportamento. Indispensabile è il riconoscimento del personale ispettivo tramite apposito tesserino; senza questa operazione, l’attività non può avere luogo. Gli ispettori possono interpellare, oltre al legale rappresentante dell’azienda oggetto del controllo, anche i dipendenti, in separata sede e in assenza del datore di lavoro. Le dichiarazioni rese dagli intervistati devono essere fedelmente riportate in un verbale, che dovrà essere sottoscritto e firmato dal datore di lavoro e dagli ispettori.